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Regolamento

REGOLAMENTO

DI

ATTUAZIONE

DELLO STATUTO

C.U.S. Siena A.S.D.

 

(approvazione C.D. del 26 ottobre 2009)

 

 

 

TITOLO I

Finalità del Regolamento

 

Art. 1 - Delle finalità del Regolamento

1.     Il presente Regolamento determina le norme di attuazione dello statuto del C.u.s Siena A.s.d. di seguito denominato “Statuto”, in relazione alle necessità ed alle condizioni locali.

2.     Le norme del presente regolamento sono redatte nel rispetto delle norme dello statuto del C.u.s. Siena A.s.d., dello Statuto Cusi e del Regolamento Cusi.

 

 

TITOLO II

 

Art. 2 – Del Centro Universitario Sportivo

1.     Il Centro Universitario Sportivo C.U.S. Siena A.S.D.  è costituito e persegue le finalità  assegnate nel rispetto dei principi dello Statuto del CUSI, del CONI, delle FSN nonché delle leggi vigenti.

2.     Il C.U.S. Siena A.S.D. definisce nel proprio statuto e nel presente regolamento le modalità di svolgimento delle proprie attività, fermi restando gli organi, le funzioni e le finalità sancite dallo statuto e dal Regolamento del CUSI.

 

Art. 3 - Dell'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) del CUS

1.     L'assemblea generale del C.U.S. Siena A.S.D. ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dallo Statuto  (art. 12) ed è convocata - per la parte ordinaria - almeno 15 gg. prima dell’Assemblea Federale del CUSI e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, mediante avviso da inviare all'Università e da pubblicare sull’albo del C.U.S. Siena A.S.D. e su un quotidiano locale, almeno 15 gg. prima della data stabilita. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un’ora.

2.     L'assemblea generale elettiva quadriennale deve svolgersi almeno 15 gg. prima dell’Assemblea Federale elettiva.

3.     L'assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. che fissa l’o.d.g. e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto nonché dallo statuto del CUSI. La Commissione Verifica Poteri è previamente nominata dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D..

4.     Il C.U.S. Siena A.S.D. comunicherà alla Segreteria Generale del CUSI - almeno 15 gg. prima dell'effettuazione - il giorno, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea generale.

5.     Dopo l’Assemblea, il C.U.S. Siena A.S.D. trasmetterà al CUSI o consegnerà in sede di Assemblea Federale alla Commissione Verifica Poteri, a pena inammissibilità della partecipazione all’Assemblea:

a)    copia della relazione tecnico-morale del Presidente;

b)    copia del Conto Consuntivo e della Relazione finanziaria firmate dal Presidente, accompagnate dalla Relazione del Collegio Revisori dei Conti;

c)    il processo verbale dell’Assemblea e, in concomitanza dell’Assemblea Federale elettiva, i risultati delle elezioni degli organi;

d)    l’elenco aggiornato dei Soci C.U.S. Siena A.S.D..

6.     Per la parte straordinaria, l'assemblea generale è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 dello Statuto, mediante preavviso da affiggere agli albi dell'Università e del C.U.S. Siena A.S.D. almeno gg.15 prima della data stabilita. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 - comma 5 - dello Statuto.

 

Art. 4 - Dei partecipanti all'Assemblea Generale

1.     All'assemblea generale ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del C.U.S. Siena A.S.D. ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno.

2.     Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.

3.     Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell’anno non può partecipare all’assemblea ordinaria annuale, anche qualora provvedesse a sanare la morosità; il diritto di partecipare all’assemblea sarà acquisito per quelle successive.

4.     I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

 

Art. 5 – Delle candidature a cariche elettive

1.   Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell’Assemblea Federale elettiva quadriennale.

2.    Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto da soci in regola alla segreteria C.U.S. Siena A.S.D., e devono inderogabilmente essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva.

3.   Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci e non soci,  di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori.

4.   La proposta della candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Nella proposta il candidato deve  specificatamente indicare un domicilio presso cui ricevere le eventuali comunicazioni a lui dirette; il candidato a propria discrezione in alternativa ad un domicilio può indicare anche un indirizzo di posta elettronica od un fax. Ogni candidato può presentare una sola candidatura.

5.   La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal Consiglio Direttivo fra i soci anziani esterni al Consiglio almeno quindici giorni prima della data indicata per l'assemblea.

     La Commissione deve deliberare sulle candidature almeno cinque giorni prima dell'assemblea. In ipotesi di mancata  accettazione della candidatura dovrà essere effettuata una tempestiva comunicazione al candidato. Quest'ultimo entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione potrà ricorrere al Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. per richiedere un riesame. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

 

Art. 7 - Del Presidente del CUS

1.     Il Presidente è eletto dall’Assemblea del C.U.S. Siena A.S.D. fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.

2.     Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S. Siena A.S.D. e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, secondo i bilanci ed i programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.

3.     Il Presidente cura la rappresentanza e l’Amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:

a)    convoca, di norma, le riunioni del Consiglio e le presiede;

b)    mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;

c)     può adottare le decisioni a carattere d’urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva;

d)    ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possano illustrare particolari argomenti posti all’ordine del giorno.

4.     Al Presidente del C.U.S. Siena A.S.D. è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del C.U.S. Siena A.S.D..

5.     Il Presidente del C.U.S. Siena A.S.D. può delegare uno o più poteri.

 

Art. 8 - Dell'elezione del Consiglio Direttivo

1.     L'assemblea Ordinaria prima di procedere all'elezione del Consiglio Direttivo deve stabilire il numero dei membri che costituiranno il Consiglio Direttivo così come disposto dall'art. 16 dello Statuto.

2.     L'elezione del Consiglio Direttivo - per la parte riservata all'assemblea generale - avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.

3.     In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un ugual numero di voti.

4.     I membri di competenza dell'Università, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

 

 

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

1.     Il Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo Satuto  all'art. 16.

2.     Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.

3.     La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente e curata dalla segreteria, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.

4.     Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza dei presenti.

5.     Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all’o.d.g..

 

Art. 10 - Delle dimissioni dei Consiglieri

1.     In caso di dimissioni di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea generale immediatamente successiva.

2.     Nel caso di dimissioni di almeno la metà + 1 dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell’Assemblea.

3.     La convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla decadenza degli organi.

4.     L’Assemblea Generale straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.

5.     In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vice-presidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni dei Consiglieri.

 

 

Art. 11 - Dei Vicepresidenti

1.     I Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2.     I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del C.U.S. Siena A.S.D..

 

Art. 12 – Del Tesoriere

1.     Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell’amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S. Siena A.S.D..

 

Art. 13 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

1.     Il Collegio dei Revisori dei Conti del C.U.S. Siena A.S.D. ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

 

Art. 14 - Degli incarichi organizzativi

1.     Per l'organizzazione dell'attività   il Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. può affidare singole deleghe ad uno o più consiglieri, ad oggetto determinato.

2.     In casi particolari, le deleghe possono essere attribuite anche a singoli soci o al personale tecnico-amministrativo.

3.     Gli eventuali incarichi, rivestiti dai soci del C.U.S. Siena A.S.D. saranno comunque gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute.

4.     Il Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. Si riserva la facoltà di nominare il Segretario Generale , individuando con apposite delibere le singole funzioni od i compiti a tale figura specificatamente assegnati, sempre nel rispetto di  quanto previsto dall’art. 29 del  Regolamento C.U.S.I.

 

 

TITOLO III

Dei Soci

 

Art. 15 - Dei soci dei CUS

1.     I soci dei CUS si dividono:

a)    soci effettivi;

b)    soci anziani.

2.     Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi (art. 7 dello Statuto) su domanda da presentare secondo le norme stabilite di successivi artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto superiore che siano stati tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS presso una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.

Il Consiglio Direttivo del CUS presso il quale viene svolta l'attività accoglie la domanda dopo aver accertato il carattere di continuità dell'attività sportiva svolta.

3.     Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani (art. 7 dello statuto) tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al CUS competente di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all’Università, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi.

4.     I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Diritti e doveri dei Soci

1.     I soci possono essere ammessi nel CUS costituito presso una sede universitaria, ovvero in una delle aggregazioni previste dall’applicazione dell’art. 6 comma 3 dello Statuto CUSI.

2.     La domanda di socio effettivo deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente svolge la sua attività sportiva federale.

3.     La domanda di passaggio a socio anziano deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente è iscritto come effettivo.

4.     Ai soci che, per fondati motivi (studio, lavoro etc.), trasferiscono la loro residenza in altra sede, è consentito chiedere il trasferimento presso altro CUS, che deve essere concesso con delibera dei Consigli Direttivi dei CUS interessati; tali trasferimenti devono essere comunicati al CUSI.

5.     I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l’elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.

6.     Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del CUS o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l’elettorato passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS.

7.     I soci sospesi per riacquisire l’elettorato passivo, devono cessare dall’incarico entro il mese di dicembre antecedente all’assemblea elettiva alla quale intendono presentare la propria candidatura.

8.     L’elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.

9.     I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del CUS e del CUSI.

 

Art. 17 – Dell’iscrizione dei soci

1.     Le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate dagli interessati alla Segreteria del CUS sugli appositi moduli predisposti. Le domande devono essere accompagnate dal pagamento della relativa quota sociale, nonché dall’attestazione di iscrizione all’Università.

2.     Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate sugli appositi moduli predisposti entro l'anno immediatamente successivo a quello della cessazione degli studi, nel rispetto dei termini previsti all'art. 15 comma 3 del presente regolamento.

3.     Le domande saranno esaminate dal primo Consiglio Direttivo del CUS Siena A.S.D. successivo alla data di loro presentazione, a condizione che tra la data di presentazione e la data prevista per la riunione del Consiglio intercorrano almeno dieci giorni. Le domande presentate nei dieci giorni antecedenti la riunione del Consiglio saranno quindi esaminate nella riunione successiva.

4.     La validità dell’iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

 

Art. 18 - Dell'accettazione dei soci

1.     La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D..

2.     Qualora la domanda non sia accolta, il C.U.S. Siena A.S.D. è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R.

 

 

Art. 19 - Del rinnovo dell’iscrizione dei soci

1.     La qualifica di socio è rinnovata annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con il versamento della quota sociale  contro rilascio di apposita ricevuta.

2.     Nei casi di materiale impossibilità il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale autografa manifestazione di volontà del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

 

Art. 20 - Dei ricorsi

Ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all’Assemblea dei Soci del C.U.S. Siena A.S.D. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 21 - Della perdita della qualità di socio

1.     La qualità di socio si perde:

a)    per dimissioni;

b)    per perdita dei requisiti;

c)     per morosità;

d)    per provvedimenti disciplinari.

2.     La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.

3.     Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.

4.     Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa oltreché di quella in corso al C.U.S. Siena A.S.D. competente secondo le modalità stabilite e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l’iscrizione al C.U.S. Siena A.S.D. salvo quanto previsto dall’art. 4 commi 3 e 4 del presente regolamento.

 

 

TITOLO IV

Norme disciplinari - Controversie - Sanzioni

 

Art. 22 - Delle norme disciplinari

1.     Gli affiliati del CUSI, i soci dei CUS, i tesserati e/o comunque tutti coloro che svolgono la loro attività per, tramite o con il C.U.S. Siena A.S.D. sono tenuti, nello svolgimento della stessa, alla massima correttezza delle proprie azioni ed alla perfetta osservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti, nonché alla tutela del prestigio dell'Ente.

 

Art. 23 - Delle controversie

1.     Le controversie nell'ambito C.U.S. Siena A.S.D. sono disciplinate dall'art. 22 dello Statuto.

 

 

Art. 24 - Delle sanzioni

1.     In caso di inadempienza, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

a)   ammonizione semplice;

b)   ammonizione scritta;

c)   sospensione dalla qualità di socio a tempo determinato. In tale periodo il socio è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali nonché da qualsiasi forma di attività nell'ambito della Federazione;

d)   radiazione.

2.     I provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal C.U.S. Siena A.S.D. per i propri soci e/o comunque per tutti coloro che svolgono la loro attività per, tramite o con il C.U.S. Siena A.S.D. e dal CUSI per i tesserati.

 

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 25 – Regolarizzazione soci

1.     Tutti i soci attualmente iscritti e non ancora dichiarati decaduti dal Consiglio i quali in conseguenza dell'entrata in vigore del presente regolamento non potrebbero più regolarizzarsi sono ammessi a definire la loro posizione entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/ 2009.

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Martedì 15 Ottobre 2024